Intesa amministrativa sulla stampa dell’elenco degli articoli nel sistema ECS. Distinta di carico al posto dell’elenco degli articoli: con la Nota n° 42248 del 4 giugno 2010, l’Agenzia delle Dogane informa dell’avvenuta adozione, in ambito comunitario, di un’intesa sull’uso della distinta di carico in luogo dell’elenco degli articoli per le dichiarazioni di esportazione trasmesse in via telematica e gestite attraverso il sistema ECS (documento TAXUD 155095/2009 Rev.3 del 02.12.2009 – allegato alla nota in commento).
L’intesa in oggetto, adottata nell’ottica di semplificazione degli adempimenti, mira a rendere più snelle le procedure connesse all’espletamento delle formalità doganali soprattutto per i corrieri espresso, i quali operano in tempi molto ristretti per l’effettuazione delle spedizioni. Tale circostranza ha infatti indotto la Commissione a proporre per il regime dell’esportazione, una soluzione già adottata per il transito comunitario (TAXUD/1952/2003 IT del 15.12.2003)…
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Perfezionamento attivo ed utilizzazione, per sbaglio, di un codice di regime doganale non corretto, le precisazioni della Corte di Giustizia: con sentenza della Quarta Sezione del 14 gennaio 2010 (Cause riunite C-430/08 e C-431/08), la Corte di Giustizia UE si pronuncia in merito all’interpretazione degli artt. 78, 203 e 239 del Codice doganale comunitario. Nel caso in cui una merce venga introdotta nella Comunità europea sotto il regime di perfezionamento attivo e sulle dichiarazioni presentate all’atto della riesportazione delle merci fuori della Comunità sia utilizzato, per sbaglio, un codice di regime doganale errrato (per la precisione, di un codice che identifica le merci come «esportazione definitiva» piuttosto che come «riesportazione»), sorge un’obbligazione doganale conformemente all’art. 203, n. 1, CDC, e all’art. 865, primo comma, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454 (DAC) L’art. 78 CDC…
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Dazi soggetti a recupero: prima va effettuata la contabilizzazione e poi la comunicazione al debitore: con sentenza della Seconda Sezione del 28 gennaio 2010 (Causa C-264/08), la Corte di Giustizia UE precisa che l’art. 221, n. 1, del codice doganale comunitario, deve essere interpretato nel senso che la «contabilizzazione» dell’importo dei dazi da recuperare va distinta dall’iscrizione dei dazi registrati nella contabilità delle risorse proprie prevista dall’art. 6 del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150.
Dal momento che l’art. 217 CDC non prescrive modalità pratiche per effettuare tale contabilizzazione, essa deve essere effettuata in modo tale da assicurare che l’autorità doganale competente iscriva l’importo esatto dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione risultante da un’obbligazione doganale nei registri contabili o su qualsiasi altro supporto in loro luogo, per consentire in particolare che la contabilizzazione degli importi interessati sia effettuata con certezza, anche nei confronti del debitore…
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Allegati: CNSD – Newsletter – 2010 – 20 – 14062010