In G.U.R.I. n. 88, del 16 aprile 2010 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 30 marzo 2010, che stabilisce le modalità ed i termini per la comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate di tutte le cessioni di beni e le prestazioni di  servizi effettuate e ricevute, registrate o  soggette  a  registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza  o  domicilio in Paesi cd. “black list” di cui al decreto del Ministro  delle finanze 4 maggio 1999 e  al  decreto  del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre  2001. L’obbligo in questione, previsto dall’art. 1, comma 1 del d.l.  25 marzo 2010, n. 40 (recante  disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto  alle  frodi fiscali internazionali) grava in relazione alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2010 a carico dei soggetti  passivi IVA e riguarda in particolare i dati relativi alle  operazioni  seguenti, effettuate  nei  confronti  di  operatori  economici   aventi   sede, residenza o domicilio nei suddetti Stati o territori in “black list” individuati individuatri dai 2 decreti citati più sopra:

a) cessioni di beni;

b) prestazioni di servizi rese;

c) acquisti di beni;

d) prestazioni di servizi ricevute.

I dati in oggetti vanno comunicati  tramite  apposito modello completo delle relative  istruzioni  per  la  compilazione, il quale sarà approvato mediante provvedimento del direttore dell’Agenzia delle  entrate entro sessanta giorni dall’emanazione del decreto in esame.

Tale modello di comunicazione va presentato con la seguente periodicità:

a) trimestralmente, per i soggetti che hanno realizzato,  nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di  operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;

b) mensilmente, per i  soggetti  che  non  si  trovano  nelle condizioni richieste dalla lettera a).

I soggetti che hanno iniziato l’attività da  meno  di quattro trimestri trasmettono la comunicazione trimestralmente, sempre che si trovino nella condizione di cui al comma 1, lettera a), nei trimestri già trascorsi.

Per quanto riguarda gli elementi informativi da indicare nelle comunicazioni, si tratta dei seguenti:

a) codice fiscale e partita IVA del soggetto  passivo  tenuto  alla comunicazione;

b) numero del codice fiscale attribuito al soggetto con il quale è intercorsa l’operazione dallo Stato in cui il medesimo è stabilito, residente  o  domiciliato,  ovvero,   in   mancanza,   altro   codice identificativo;

c) in caso di controparte persona  fisica,  ditta,  cognome,  nome, luogo e data di nascita, domicilio fiscale  nello  Stato  in  cui  la medesima e’ stabilita, residente o domiciliata;

d)  in  caso  di  controparte  diversa   dalle   persone   fisiche, denominazione o ragione sociale, sede legale  o,  in  mancanza,  sede amministrativa nello Stato in cui la medesima e’ stabilita, residente o domiciliata;

e) periodo di riferimento della comunicazione;

f) per ciascuna controparte, l’importo complessivo delle operazioni attive e passive effettuate, distinto tra operazioni imponibili,  non imponibili, esenti e  non  soggette  agli  effetti  dell’imposta  sul valore aggiunto, al netto delle relative note di variazione;

g)  per  ciascuna  controparte,   relativamente   alle   operazioni imponibili, l’importo complessivo della relativa imposta;

h) per ciascuna controparte, per le note  di  variazione  emesse  e ricevute relative ad  annualita’  precedenti,  l’importo  complessivo delle operazioni e della relativa imposta.

Nel  modello  di  comunicazione  sono  incluse  le   operazioni registrate o soggette a registrazione, ai sensi delle disposizioni in materia di IVA, nel periodo di riferimento di cui sopra.

Allegati: Ministero Finanze – 2010 – Decreti – 30032010