Con la nota Prot. 100970/RU
del 2 novembre 2018, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli integra le istruzioni fornite nella nota prot. 93632/RU del 28/08/2018, con la quale veniva resa nota la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del Regolamento delegato (UE) 2018/1063 della Commissione del 16 maggio 2018, che ha apportato modifiche ed integrazioni ad alcune norme del Regolamento delegato (UE) 2015/2446, illustrandone i principali contenuti.

Le ulteriori indicazioni e istruzioni di dettaglio rifuardano in particolare le nuove disposizioni previste dal Regolamento delegato (UE) 2018/1063 in materia di origine, che hanno particolare rilievo sugli istituti e procedimenti doganali regolamentati dalle disposizioni unionali vigenti.

La nota chiarisce che sono state apportate modifiche alla definizione di “esportatore registrato”, attraverso l’inclusione in tale nozione anche degli esportatori stabiliti e registrati in uno Stato membro ai fini dell’esportazione di prodotti originari dell’Unione Europea verso un Paese o un territorio con il quale quest’ultima ha un regime commerciale preferenziale. Ciò al fine di consentire ai predetti esportatori di compilare dichiarazioni di origine per beneficiare del regime commerciale preferenziale in questione. Riguardo, invece, ai “rispeditori registrati”, nella nuova formulazione della lettera c) non sono inclusi gli esportatori registrati dell’Unione Europea ai fini della emissione di attestazioni di origine sostitutive nel caso in cui le merci sono rispedite verso la Turchia. In effetti, la Norvegia e la Svizzera hanno già adottato (e condividono attualmente con l’UE) il sistema REX, per cui i predetti paesi hanno accesso al sistema. La Turchia invece, non adotta attualmente il sistema degli esportatori registrati REX, non avendo soddisfatto le specifiche condizioni richieste. Nei casi di merci rispedite verso la Turchia non sono pertanto applicabili (fino al momento in cui la Turchia non adotterà il sistema REX, condiviso con l’UE) le disposizioni relative alla sostituzione delle prove di origine.

Ancora, la nota specific ache l’art. 40 del Regolamento delegato (UE) 2015/2446 (Mezzi per presentare la domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato e scambiare informazioni con gli esportatori registrati) è stato completamente modificato. La nuova disposizione, in sostanza, amplia la deroga – già prevista dalla previgente norma – relativa alla possibilità di utilizzo di mezzi diversi dai procedimenti informatici per la presentazione della domanda volta ad ottenere la qualifica di esportatore registrato, estendendo tale possibilità anche a tutte le comunicazioni e a tutti gli scambi di informazioni sulle domande e sulle decisioni concernenti la qualifica di esportatore registrato, nonché su ogni altro atto successivo relativo alla gestione delle citate decisioni. La predetta deroga, di natura temporanea, troverà applicazione fino al momento in cui il sistema elettronico degli esportatori registrati (REX) potrà rendere disponibile per gli operatori un’interfaccia armonizzata, da utilizzarsi per tutte le comunicazioni.

Altra disposizione di rilievo è l’art. 53, che con riguardo alle norme relative all’applicazione del cumulo bilaterale nel quadro SPG, vede riformulato il secondo comma, nel senso di prevedere che le verifiche alle esportazioni dall’Unione Europea verso un paese beneficiario, da parte delle autorità degli Stati membri, non siano limitate ai controlli sulle prove di origine, ma siano estese anche alle operazioni di controllo dell’origine di cui all’art. 108 del Reg. di esecuzione UE 2015/2447. Gli uffici territoriali, pertanto, dovranno orientare la propria attività al controllo sul carattere originario dei prodotti, sulla base delle norme enunciate in ambito SPG (in particolare, le regole di lista enunciate nell’Allegato 22-03 del Reg. delegato UE 2015/2446), nonché alla effettuazione di controlli periodici degli esportatori, sulla base di criteri di analisi del rischio, al fine di verificare il corretto adempimento degli obblighi incombenti su tali soggetti, con ampia facoltà di chiedere elementi di prova, di eseguire ispezioni della contabilità presso le sedi commerciali e svolgere qualsiasi altro controllo ritenuto opportuno al fine di garantire il rispetto delle norme relative al carattere originario dei prodotti.

Infine, l’art. 55, con riguardo alle norme relative al cumulo regionale nel quadro SPG, formula ora in maniera più chiara le disposizioni per l’attribuzione dell’origine ai prodotti di un determinato paese beneficiario che sono sottoposti a lavorazione o trasformazione in un altro paese beneficiario. Per ulteriori dettagli si rimanda al testo della nota.