Con comunicazione del 15 maggio 2018, l’Agenzia delle Dogane rende noto che nella G.U.U.E. L98 del 18.04.2018 è stato pubblicato il Regolamento di applicazione (UE) 2018/582 della Commissione del 12 aprile 2018 entrato in vigore a decorrere dal 15 maggio 2018, recante modifica del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 che stabilisce i formulari di cui al Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali.
Sia il nuovo Regolamento di esecuzione n. 2018/582 che i relativi formulari per la domanda di tutela doganale sono reperibili sul sito web dell’Agenzia nella sezione Aree tematiche – Lotta alla contraffazione.
Le principali modifiche apportate dal Regolamento in questione sono le seguenti:
Casella 1 del formulario – se una domanda di tutela è presentata successivamente alla sospensione dello svincolo o del blocco delle merci da parte delle Autorità doganali su iniziativa delle stesse, il richiedente deve farne menzione nel formulario (procedura ex officio ex art. 5, par.3).
Casella 5 del formulario – sostituzione dell’espressione «marchio comunitario» con quella «marchio dell’Unione europea» (EUTM), in conformità a quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Casella 10 del formulario – se il richiedente chiede di applicare la procedura per la distruzione di merci oggetto di piccole spedizioni, a norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 608/2013, ha la facoltà di precisare se desidera che tale procedura sia applicata in tutti gli Stati membri, oppure in uno o più Stati membri. L’Agenzia ricorda tuttavia che tale procedura non trova applicazione nel territorio nazionale.
Casella 16 del formulario – il richiedente ha l’obbligo di inserire nell’istanza ulteriori informazioni concernenti i nomi e gli indirizzi delle società e degli operatori commerciali coinvolti nella distribuzioni dei prodotti oggetto della richiesta di tutela doganale, in quanto tali informazioni sono pertinenti ai fini dell’analisi e della valutazione del rischio da parte delle Autorità doganali.