Con Comunicazione del 28 marzo 2018 l’Agenzia delle Dogane informa che la DG TAXUD della Commissione Europea ha pubblicato nel sito Circabc la nota Ares(2018)152139 del 20/03/2018 (allegata al comunicato), predisposta al fine di fornire ulteriori chiarimenti sul
documento di trasporto elettronico di cui all’art. 233, par. 4, lett. e, del CDU.

L’Agenzia evidenzia la necessità per gli operatori economici del trasporto di merci per via aerea e marittima, di presentare con urgenza (la procedura di consultazione può richiedere fino a 45 giorni) le domande relative alla semplificazione dell’uso di un documento di trasporto elettronico (DTE) come dichiarazione in dogana (art. 233, par. 4, lett. e) del CDU.
Al riguardo, la Commissione ribadisce che la vigente semplificazione del transito per via aerea e marittima con manifesto elettronico (ai sensi degli articoli 445 e 448 del Reg.to (CEE) n. 2454/93 applicata fino al 1° maggio 2016 e ai sensi degli articoli 27 e 28 del RDT, fino al 1° maggio 2018.), sarà definitivamente soppressa dal 2 maggio 2018.

Pertanto, a decorrere da tale data, l’unica semplificazione eventualmente utilizzabile sarà quella del DTE ed, in assenza di apposita autorizzazione, si potranno effettuare esclusivamente operazioni di transito in procedura ordinaria, con relativo utilizzo dell’NCTS e presentazione di garanzia.
Per quanto concerne le modalità procedurali, l’Agenzia rinvia alle indicazioni fornite con i comunicati del 18 Dicembre 2017 e del 6 Marzo 2018, richiamando nuovamente l’attenzione degli operatori del settore circa la necessità del tempestivo invio delle istanze per il conseguimento delle predette autorizzazioni.