Differimento al 1° gennaio 2020 della decorrenza degli obblighi relativi all’adozione dei documenti di accompagnamento in forma elettronica per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accise e di quelli soggetti o assoggettati alle altre imposizione indirette previste dal Testo Unico delle Accise e di presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati relativi alle contabilità degli operatori qualificati come esercenti i depositi commerciali di ridotte capacità operative ed organizzative: con la determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane Prot. n. 139996/RU del 18 dicembre 2017, l’Agenzia delle Dogane differisce al 1° gennaio 2020 la decorrenza degli obblighi di cui:

  1. A) al comma 1, articolo 1, della Determinazione Direttoriale n. 125237 del 27 dicembre 2016 (concernente l’adozione dei documenti di accompagnamento in forma elettronica per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accise e di quelli soggetti o assoggettati alle altre imposizione indirette previste dal Testo Unico delle Accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504);
  2. B) al comma 2 dell’ art. 1 della Determinazione Direttoriale n. 125237 del 27 dicembre 2016 (concernente la presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati relativi alle contabilità degli operatori qualificati come esercenti i depositi commerciali di ridotte capacità operative ed organizzative).

L’Agenzia spiega che il motivo del differimento è l’esigenza di allineare tali obblighi al piano delle attività predisposto dalla Commissione Europea, il quale prevede che gli sviluppi finalizzati all’adozione dei documenti di accompagnamento in forma elettronica per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accise non saranno ultimati prima del 2020.

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