Con la circolare 113/D del 16.11.2017, l’Agenzia delle Dogane illustra il nuovo sistema degli esportatori registrati “REX”, per il Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG), disposto dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2447/2015 e del quale è prevista un’applicazione graduale nel corso del periodo transitorio dal 1 ° gennaio 2017 al 30 giugno 2020.

Il sistema REX è utilizzato anche per la certificazione dell’origine nel quadro di Accordi commerciali preferenziali.
Tale sistema semplifica le procedure doganali di esportazione, consentendo agli esportatori registrati di certificare l’origine preferenziale con una dichiarazione su fattura o su altro documento commerciale.

Una volta assegnato, il numero REX è unico e l’esportatore registrato lo utilizza per tutte le sue esportazioni, sia con riferimento agli Accordi preferenziali che prevedono l’applicazione di questo sistema sia in ambito SPG.
Gli artt. da 78 a 111 del Reg. 2447/2015 disciplinano l’applicazione del sistema nel contesto SPG mentre l’art. 68, par. 1, del medesimo Regolamento, come modificato dal Regolamento di Esecuzione (UE) 989/2017, prevede la registrazione degli esportatori UE, nel medesimo sistema, anche al fine di utilizzarne le peculiarità al di fuori del SPG. In particolare, nel caso di Accordi preferenziali tra UE e Paesi terzi, la dichiarazione di origine deve essere resa esclusivamente da un esportatore registrato, in conformità alla legislazione dell’UE.

La citata previsione è concretamente applicabile all’Accordo UE/Canada (rif. art. 19 del Protocollo Origine CETA). Detto Accordo prevede che un documento relativo all’origine potrà essere compilato, fino alla conclusione del periodo di deroga (31 dicembre 2017), previsto dal par. 5 del citato art. 68 RE, da un esportatore non ancora registrato nel sistema REX, a condizione che quest’ultimo abbia lo status di esportatore autorizzato nell’Unione. Dopo tale data, ai fini dell’applicazione del CETA è obbligatoria la registrazione degli esportatori UE nel sistema REX.

La circolare in questione fornisce specifiche indicazioni per la corretta e uniforme gestione del nuovo sistema, in considerazione sia delle disposizioni contenute nel Reg. 2447/2015, come modificato dal successivo Regolamento di Esecuzione (UE) 989/2017, sia delle indicazioni contenute nel documento TAXUD (Orientamenti sul sistema degli esportatori registrati REX), diramato dalla Commissione Europea e disponibile sul sito internet dell’Agenzia, nella sezione “Codice Doganale dell’Unione – CDU”.

La circolare precisa innanzitutto che qualsiasi esportatore, fabbricante o commerciante di merci originarie o ri-speditore di merci, stabilito nel territorio della UE ha diritto di chiedere alle autorità doganali competenti di essere registrato nel sistema REX (il relativo modello di domanda è allegato alla circolare), a condizione che possa produrre, in qualsiasi momento, a richiesta delle stesse autorità doganali, adeguate prove circa l’origine preferenziale autocertificata dei prodotti che intende esportare o rispedire.

In particolare, una società UE che ha sede in uno Stato membro e locali commerciali o magazzini nel territorio di un altro Stato membro può richiedere la registrazione REX in uno qualsiasi dei citati Stati membri (o in entrambi se le differenti società hanno anche un diverso codice EORI). Una società già registrata in uno Stato membro con il proprio codice EORI, non può chiedere la registrazione in un altro Stato membro con lo stesso codice.

L’esportatore può richiedere la registrazione alle autorità competenti del Paese in cui è stabilito o dove ha la sua sede sociale e amministrativa. L’esportatore registrato deve essere in grado di presentare in qualsiasi momento, a richiesta delle autorità doganali, tutti i documenti idonei a dimostrare il carattere originario dei prodotti esportati; le stesse autorità possono effettuare verifiche finalizzate al controllo della contabilità dell’esportatore e del processo di fabbricazione dei prodotti; copia delle dichiarazioni di origine e dei relativi documenti giustificativi devono essere conservati per almeno tre anni o per un periodo più lungo in base a quanto stabilito negli accordi preferenziali. Tale periodo decorre dalla fine dell’anno civile in cui sono state redatte le dichiarazioni sull’origine, salvo quanto diversamente previsto nei singoli accordi commerciali preferenziali.

La circolare fornisce anche alcune precisazioni riguardo la procedura da adottare per la registrazione degli esportatori nazionali nel sistema rex (art. 68, art. 80, art. 86, Reg. 2447/2015), per le quali si rimanda al testo della circolare. L’Agenzia inoltre segnala l’attivazione di un servizio di assistenza helpdesk al quale potranno essere indirizzate eventuali richieste o quesiti di natura tecnica o giuridico-procedurale concernenti il sistema REX.

La Circolare è disponibile al seguente  link