CDU – Operatività del sistema degli esportatori registrati REX, estensione in esercizio e istruzioni operative per l’indicazione del codice REX nelle dichiarazioni doganali di importazione e per la registrazione nel sistema REX degli esportatori nazionali: con nota Prot. 61168/RU del 16 novembre 2017, l’Agenzia delle Dogane informa dell’avvenuta attivazione, a partire dal 1 gennaio 20171, del Sistema unionale degli esportatori registrati REX che stabilisce nuove modalità di attestazione dell’origine nell’ambito del sistema delle preferenze generalizzate (SPG) e nel contesto di vigenti o futuri accordi commerciali bilaterali con la UE. Il sistema REX è disciplinato dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2447 del 24 novembre 2015 (RE) agli articoli da 78 a 111.

I paesi beneficiari SPG aderiscono al sistema REX entro il 30 giugno 20204, secondo un calendario concordato con la UE. All’avvenuta adesione del Paese beneficiario gli esportatori sono inseriti nella banca dati REX a cura delle proprie autorità competenti e utilizzano le attestazioni di origine di cui all’allegato 22-07 del RE. Nelle more dell’inserimento in REX, gli esportatori continuano transitoriamente a presentare certificati di origine “Modulo A” e dichiarazioni su fattura.

Sono tenuti a richiedere la registrazione nel sistema REX anche gli operatori economici dell’Unione Europea che intendono effettuare:

  • esportazioni verso i paesi del SPG di merci destinate ad essere incorporate all’interno di prodotti che saranno poi importati a loro volta nella UE (cd. cumulo bilaterale) di valore superiore a 6.000 Euro
  • rispedizioni di merci originarie di paesi del SPG verso altri Stati membri di valore superiore a 6.000 Euro
  • esportazioni nel contesto di accordi commerciali bilaterali che ne prevedono l’uso (e.g. accordo CETA con il Canada).

Con la nota in oggetto si forniscono le istruzioni per l’indicazione nelle dichiarazioni doganali di importazione delle attestazioni di origine (nuove modalità introdotte dal sistema REX), delle certificazioni d’origine (Modulo A -utilizzabile nel periodo transitorio) e delle dichiarazioni d’origine su fattura, nonché per la registrazione nel sistema REX degli esportatori nazionali. 
Per I dettagli si rimanda al testo della nota.

La Nota è disponibile al seguente  link