Con la nota Prot. 123290 /RU del 21/11/2017, l’Agenzia delle Dogane informa che a seguito della modifica dell’art. 25 del D. Lgs. n. 504/1995 (T.U.A.), con la quale sono stati riformulati gli obblighi degli operatori esercenti impianti e depositi soggetti all’obbligo di denuncia di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo 25, il legislatore ha stabilito che tutti i citati operatori devono essere muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca.
Con la nuova formulazione del predetto art. 25 del T.U.A., risulta definitivamente chiarito che i distributori stradali di gas naturale, sia liquido che gassoso, impiegato come carburante, rientrano tra gli impianti soggetti all’obbligo di denuncia ed i relativi esercenti devono essere muniti di licenza fiscale di esercizio.
Sono di conseguenza state adeguate le funzionalità di AIDA al fine del rilascio delle licenze, in particolare per quanto riguarda le funzioni di Acquisizione e Modifica nella linea di lavoro di AIDA, Accise → Anagrafica → Gestione:
Nella sezione “Categoria Prodotti”
la categoria “E500 – G.P.L.” è stata rinominata “E500 – Gas di petrolio liquefatti (G.P.L.) ed altri idrocarburi gassosi” e sono stati eliminati i prodotti autorizzati aventi codice NC 27112100 e NC 27111100 riferiti al Gas Naturale
la categoria “27 – Gas Naturale (da utilizzarsi solo con il tipo impianto distributore stradale di carburante)” è stata rinominata in “27 – Gas naturale allo stato gassoso o liquido”; nei prodotti autorizzati, associati alla suddetta categoria e visualizzabili nei “Dati impianto”, sono stati inseriti i codici NC con le relative descrizioni “27112100 – Gas naturale allo stato gassoso” e “27111100 – Gas naturale liquefatto – G.N.L.”; 
 GESTIONE → MODIFICA 
Nella funzione di Modifica, che consente di variare i dati di impianto di una Ditta precedentemente acquisita, le aree “Categoria prodotto” e “Prodotti autorizzati” riportano, rispettivamente, la categoria nella sua nuova formulazione “27 – Gas naturale allo stato gassoso o liquido” e i prodotti con i codici NC 27112100 e 27111100 con le relative descrizioni. 
Gli Uffici, che detengono licenze rilasciate nella ex categoria 27, non devono procedere alla ristampa delle licenze e i titolari delle licenze interessate non devono aggiornare i dati del documento in loro possesso. 
Di conseguenza, le voci “Gas Naturale” presenti nella tabella TA13 sono state allineate alle descrizioni riportate in TARIC. 
Si precisa, infine, che nella linea di lavoro di AIDA, Accise → Gestione Registri → Gestione→ Rilascio Registro, il sistema non consente il rilascio di registri per le licenze in parola aventi come prodotti autorizzati solo il gas naturale. 
Le presenti istruzioni sono applicabili a partire dal 21 novembre 2017, data di estensione in esercizio degli adeguamenti in oggetto.
Nessuna modifica è stata apportata invece per l’acceso all’applicazione.