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Con la risoluzione N. 133/E del 24 ottobre 2017, l’Agenzia delle Entrate ricorda che il comma 6 dell’articolo 50-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, relativa ai depositi fiscali ai fini IVA, a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 4, comma 7, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, ora stabilisce che, nei casi ivi previsti, per l’estrazione dei beni dal deposito IVA l’imposta è dovuta dal soggetto che procede all’estrazione ed è versata in nome e per conto di tale soggetto dal gestore del deposito, che è solidalmente responsabile dell’imposta stessa.
A tal fine, con la risoluzione n. 45/E del 7 aprile 2017 sono stati istituiti i codici tributo per il versamento spontaneo dell’imposta in argomento.
Ciò premesso, per consentire il versamento tramite il modello F24 delle somme dovute a titolo di imposta sul valore aggiunto, degli interessi e delle relative sanzioni di cui all’articolo 50-bis, comma 6, del decreto legge n. 331/1993, a seguito dell’attività di controllo dell’Agenzia delle entrate, si istituiscono i seguenti codici tributo:
. “9974” denominato “ Estrazione beni deposito IVA – Recupero dell’IVA dovuta e relativi interessi – art. 50-bis, c. 6, D.L. n. 331/1993 e art. 2 D.M. 23/02/2017”;
. “9975” denominato “ Estrazione beni deposito IVA – Sanzione per omesso versamento IVA – art. 50-bis, c. 6, D.L. n. 331/1993”.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza della colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nei campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento” (nel formato AAAA), dei dati riportati nell’atto emesso dall’ufficio.

La risoluzione è disponibile al seguente  link