Con la nota Prot. 110586/RU del 9 ottobre 2017, l’Agenzia delle Dogane segnala l’avvenuta pubblicazione sul proprio sito, del provvedimento prot. n.194409/2017 del 25 settembre 2017, con il quale l’Agenzia delle Entrate, di concerto con l’Agenzia delle Dogane e d’intesa con l’ISTAT, ha adottato misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti in relazione agli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (c.d. Modelli INTRA), in attuazione dell’art 50, comma 6, del decreto legge 30 agosto 1993, n.331, come modificato dall’art 13, comma 4-quater, del decreto legge 30 dicembre 2016, n.244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.
Detto provvedimento mira a semplificare e razionalizzare i flussi informativi relativi alle operazioni intra-unionali, con l’obiettivo di evitare duplicazioni di adempimenti comunicativi a carico dei contribuenti IVA, sia pure mantenendo la qualità e la completezza dei dati – di interesse sia fiscale che statistico – dagli stessi forniti, così da garantire il rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni euro-unionali in materia di raccolta delle informazioni relative agli scambi intracomunitari di beni e servizi.
In tale ottica, l’articolo 4, comma 1, lett. b), del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 225/2016 aveva già abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’obbligo di presentazione all’Agenzia delel Dogane, degli elenchi riepilogativi concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea, di cui al citato articolo 50, comma 6. Tuttavia, detto adempimento comunicativo è stato successivamente mantenuto in vigore sino al 31 dicembre 2017 in base all’articolo 13, comma 4-ter del citato D.L. n. 244/2016.
A decorrere dal 1° gennaio 2018, non sarà pertanto più dovuta la presentazione degli elenchi riepilogativi – aventi periodi di riferimento a partire da tale data – concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute. Resta invece inalterato l’obbligo di presentazione, alla scadenza di rito, degli elenchi INTRA relativi all’ultimo trimestre 2017 ed al mese di dicembre 2017, così come l’obbligo di comunicare eventuali rettifiche agli elenchi INTRA aventi periodi di riferimento antecedenti.
A partire dal 1° gennaio 2018, ai fini fiscali, permarrà soltanto l’obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE, secondo la periodicità stabilita dall’articolo 2 del Decreto ministeriale 22 febbraio 2010.
Ulteriori novità e semplificazioni di natura statistica previste dal provvedimento del 25 settembre in commento che si applicheranno agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal mese di gennaio 2018 sono le seguenti:

Elenchi riepilogativi relativi all’acquisto di beni (Modello INTRA 2bis): ai soli fini statistici, la presentazione degli elenchi riepilogativi relativi all’acquisto intracomunitario di beni resta obbligatoria, con riferimento a periodi mensili, per i soggetti IVA per i quali l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia uguale o superiore a 200.000 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti. Gli altri contribuenti assolvono l’obbligo mediante gli adempimenti comunicativi all’Agenzia delle Entrate di cui all’art 21 del D.L .n. 78/2010, ovvero di cui all’articolo 1 del D.Lgs. n.127/2015.

Elenchi riepilogativi relativi all’acquisto di servizi (Modello INTRA 2 quater): ai soli fini statistici, la trasmissione degli elenchi riepilogativi dei servizi intra- unionali ricevuti resta obbligatoria, con riferimento a periodi mensili, qualora l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute dal soggetto IVA sia uguale o superiore a 100.000 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti. Nell’ipotesi in cui tale soglia non venga raggiunta, l’obbligo viene assolto con gli adempimenti comunicativi all’Agenzia delle Entrate previsti dal citato all’articolo 21 del D.L .n. 78/2010, ovvero di cui all’art 1 del D. Lgs. n.127/2015.
Relativamente alla compilazione del campo “Codice Servizio”, è inoltre prevista la semplificazione del ridimensionamento del livello di dettaglio richiesto (passaggio dal CPA a 6 cifre al CPA a 5 cifre).

Elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1 bis): l’indicazione dei dati statistici nel Modello INTRA è facoltativa per i soggetti IVA che presentano detti elenchi con periodicità mensile ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. b) del D.M 22 febbraio 2010, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.

Elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi resi (Modello INTRA 1 quater): ai fini della compilazione del campo “Codice Servizio”, è prevista la semplificazione del ridimensionamento del livello di dettaglio richiesto (passaggio dal CPA a 6 cifre al CPA a 5 cifre).

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