Esercenti depositi fiscali di prodotti energetici denaturati destinati alla navigazione marittima già operanti quali destinatari registrati in vigenza del D.M. 577/95. Controlli sulla circolazione e sul deposito: con la circolare 10/D del 23 giugno 2017, l’Agenzia delle Dogane, nel richiamare la circolare 11/D del 29 aprile 2016, fornisce ulteriori indirizzi applicativi al D.M.15 dicembre 2015, n.225, in particolare per quanto riguarda la prescrizione secondo cui gli esercenti riconosciuti come destinatari registrati in vigenza della disciplina applicativa del D.M.577/95, ai quali era stata accordata la possibilità di effettuare rifornimenti sia di prodotti denaturati, mediante autocisterne, che di oli lubrificanti, possono continuare la predetta attività quali depositari autorizzati, a condizione che siano in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti per il rilascio dell’autorizzazione.
La precedente circolare 11/D del 29 aprile 2016 aveva disposto per comprovate eccezionali necessità operative e di approvvigionamento, che i predetti soggetti erano stati autorizzati dai competenti uffici doganali a ricevere, in qualità di destinatari registrati, gasolio denaturato dai depositi fiscali mittenti per la successiva destinazione ai bunkeraggi, per l’impiego agevolato ai sensi del punto 3 della tabella A allegata al D.lgs. 504/95. La precisazione fornita dalla nuova circolare consiste nel fatto che tale operatività negli approvvigionamenti continua ad essere consentita anche a seguito del rilascio ai predetti esercenti, laddove ne ricorrano i presupposti, dell’autorizzazione ad operare in regime di deposito fiscale.
Ne consegue, pertanto, che il trasferimento di gasolio denaturato secondo la formula di denaturazione di cui all’art.2, comma 2 del predetto D.M.225/15, la quale, dal 1° gennaio 2019, sarà obbligatoria per tutti gli impieghi di navigazione marittima che non danno luogo a versamento di accisa in applicazione della determinazione direttoriale prot.124230 del 15 novembre 2016, può essere effettuata tra depositi fiscali con la scorta dell’e-AD nel rispetto delle prescrizioni di cui alla determinazione direttoriale prot.158235 del 7 dicembre 2010.
Per ulteriori dettagli si rinvia al testo della circolare.

La Circolare è disponibile al seguente  link