L’articolo 2, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, convertito, con modificazioni, in legge 26 aprile 2012, n. 44, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”, stabilisce cheuale i registri la cui tenuta è obbligatoria, ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e delle relative sanzioni penali e amministrative, e relative norme di attuazione, possono essere sostituiti dalla presentazione in forma esclusivamente telematica, con cadenza giornaliera, dei dati delle contabilità. L’articolo 2, comma 10, del predetto decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, attribuisce all’Agenzia delle dogane e dei monopoli il compito di definire le regole per la gestione e la conservazione dei dati delle contabilità trasmessi telematicamente, nonché le istruzioni per la produzione della stampa dei dati delle contabilità da esibire agli organi di controllo in sostituzione dei registri.  Ritenuta la necessità di attivare le procedure telematiche realizzate al fine specifico di sostituire la tenuta cartacea dei prescritti registri con la presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati relativi alla contabilità, individuando, a tal fine, le regole di applicazione, l’Agenzia delle Dogane con Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane Prot. n. 68571/RU del 15 giugno 2017 detta le disposizioni attuative per gli operatori qualificati come depositari autorizzati che svolgono attività nel settore dell’alcole e delle bevande alcoliche, con esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra.

In particolare viene istituito il Registro Telematico dei dati della contabilità del depositario autorizzato, il quale risiede sul sistema informativo dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e sostituisce, per i depositari autorizzati che intendono avvalersene, i registri cartacei la cui tenuta è obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504. Il Registro Telematico è unico per depositario autorizzato che lo alimenta con i dati delle contabilità trasmessi esclusivamente in forma telematica secondo le modalità e i termini specificati all’articolo 4 della determinazione a seguito della chiusura dei registri cartacei e all’avvenuta inizializzazione del Registro Telematico. La conservazione dei dati del Registro Telematico mediante archiviazione elettronica nel Sistema informativo dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sostituisce la custodia cartacea e non esime da rilievi che potranno essere formalizzati per accertate irregolarità commesse, per discordanza tra i dati inviati telematicamente e quelli risultanti dai documenti a scorta delle movimentazioni o per la constatazione di eccedenze e deficienze nel deposito o nella circolazione superiori ai limiti consentiti.

I depositari autorizzati che intendono avvalersi del Registro Telematico devono presentare istanza telematica di adesione. Una volta ricevuta l’istanza, l’Ufficio delle dogane territorialmente competente avvia, in contraddittorio con il depositario autorizzato, un’istruttoria volta a verificare la congruenza della codifica dei prodotti presenti nell’Anagrafica Accise con la realtà operativa del depositario e ad identificare le combinazioni dei suddetti prodotti che concorrono alla determinazione di ciascuna giacenza fiscalmente rilevante per materie prime, semilavorati e prodotti finiti, attribuendo univoche codifiche a tali combinazioni.

L’Ufficio delle dogane successivamente registra sull’Anagrafica Accise del depositario autorizzato le informazioni codificate risultanti dall’istruttoria necessarie ad individuare automaticamente i raggruppamenti di informazioni corrispondenti ai registri cartacei nonché per il calcolo automatico delle giacenze.

Le istruzioni per la richiesta di autorizzazione all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale, le modalità tecniche ed operative di trasmissione dei dati, la descrizione dei tracciati informatici e le relative regole di compilazione sono pubblicate nell’apposita sezione del sito dell’Agenzia www.agenziadoganemonopoli.gov.it.

La Determinazione è disponibile al seguente  link