Con la circolare 5/D del 21 aprile 2017, l’Agenzia delle Dogane fornisce dei chiarimenti aggiuntivi rispetto alla circolare n.16/D del 6 novembre 2015, con la quale aveva anticipato la circostanza di costituire “un documento di base” in vista dell’applicazione delle disposizioni recate dal Reg. UE 952/2013 (Codice Doganale dell’Unione, di seguito CDU) che, all’art. 73, stabilisce che le autorità doganali possono autorizzare su richiesta la determinazione di alcuni importi sulla base di criteri specifici, nel caso questi non siano quantificabili alla data di accettazione della dichiarazione in dogana. Gli importi in questione sono i seguenti:

  1. a) importi che devono essere inclusi nel valore in dogana conformemente all’articolo 70, paragrafo 2) (valore di transazione); e
  2. b) importi di cui agli articoli 71 e 72 (elementi da includere/escludere dal valore in dogana)”.

Le stesse istruzioni invitavano, poi, a “non sottovalutare” la lettera dell’art. 70, paragrafo 1, laddove, nel definire il valore di transazione come “il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione”, aggiunge le parole “eventualmente adeguato”, così da consentire la ordinaria valorizzazione delle merci proprio sulla base dell’art. 73 CDU, alle condizioni previste dall’art.71 del Reg. delegato (UE) n. 2446 del 28 luglio 2015 (di seguito, RD). In materia rilevano, altresì, le pertinenti disposizioni recate dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Con la circolare n.8/D del 19.4.2016, a seguito dell’entrata in applicazione del nuovo CDU, sono state fornite disposizioni e istruzioni procedurali anche per quanto riguarda il valore in dogana delle merci (cfr., cap. B3).

Alla luce delle nuove disposizioni unionali l’Agenzia ha ritenuto pertanto necessario adeguare le istruzioni procedimentali di cui alla citata circolare 16/D/2015 con riferimento ai seguenti profili:

  1. requisiti oggettivi per la semplificazione del valore in dogana (art. 71, paragrafo 1, RD).
  2. requisiti soggettivi per la semplificazione del valore in dogana (art. 71, paragrafo 2, RD).
  3. definizione del “prezzo pagato o da pagare”, oggi eventualmente adeguato ex art. 71 RD.
  4. definizione del “valore di transazione delle merci vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione” (art. 128 RE).
  5. portata dell’onere probatorio alla luce dei principi dell’ art.140 RE.
  6. procedimento autorizzativo.

Per gli ulteriori dettagli si rinvia alla circolare in commento con i relativi allegati recanti il modello di domanda con le relative istruzioni.

La Circolare Agenzia Dogane è disponibile al seguente link