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Con la nota Prot. 34667 del 20 aprile 2017, l’Agenzia delle Dogane fornisce ulteriori chiarimenti in merito al trattamento fiscale da applicare alle merci ottenute dalla lavorazione in regime di perfezionamento attivo all’atto dell’importazione delle stesse. Nel fare riferimento alla nota prot. n. 3399 del 02.02.2017, con la quale  era stato posto un quesito riguardo un’autorizzazione di perfezionamento attivo con inizio validità il 1° maggio 2016, che coinvolgeva più Stati membri rilasciata dall’Amministrazione doganale tedesca alla ditta Tetra Pak Carta S.p.A. con svolgimento di alcune lavorazioni in Italia e la successiva importazione dei prodotti trasformati, l’Agenzia precisa che il titolare dell’autorizzazione al regime di perfezionamento attivo, in base a quanto indicato nell’istanza, può scegliere se applicare ai fini della tassazione l’art. 85 o 86 par. 3 del CDU. A seconda del caso, gli elementi dell’obbligazione doganale saranno determinati al momento della presentazione della dichiarazione di importazione (art. 85 CDU) oppure del vincolo delle materie prime al regime (art. 86 parag. 3 CDU).

Il valore imponibile oggetto di tassazione, nel caso in cui venga applicato l’art. 85 del CDU, va determinato in base alle regole generali sul valore e quindi includerà, se sono state utilizzate merci unionali, anche il valore di quest’ultime. Se non si intende sottoporre a tassazione il valore delle merci unionali si dovrà optare per l’applicazione dell’art. 86 parag. 3 del CDU. Il valore imponibile dei prodotti compensatori determinato secondo le disposizioni sopra citate è utilizzabile all’atto dell’importazione sia ai fini daziari che ai fini fiscali, come previsto dall’art. 69 del D.P.R. n. 633/72. L’utilizzo nella lavorazione in regime di perfezionamento attivo sia di merci unionali che merci terze per la produzione del prodotto finale comporta la prevalenza, nella fase di tassazione, del regime doganale scelto rispetto allo status delle merci stesse, in quanto ciò che è oggetto di importazione è il prodotto ottenuto dalla lavorazione di merce terza e merce unionale.

Considerato quindi il nuovo quadro normativo di riferimento, spetterà all’operatore valutare quale è il tipo di tassazione più conveniente per l’operazione che intende effettuare.

Ad esempio, nel caso in esame, in cui la merce unionale (88,776%) utilizzata nella lavorazione risulta quasi totalmente prevalente rispetto alle merci terze (11,224%), l’applicazione del regime potrebbe non essere conveniente per la ditta, in quanto il risparmio in termini daziari sulla materia prima terza potrebbe essere notevolmente inferiore rispetto ai costi dovuti all’applicazione della fiscalità interna sul prodotto compensatorio finale.

L’Agenzia rammenta infine che per le operazioni relative ad autorizzazioni alla trasformazione sotto controllo doganale ancora in essere nel periodo transitorio, dovrà essere applicata necessariamente, all’atto dell’importazione dei prodotti compensatori, la tassazione prevista dall’art. 85 CDU sia ai fini daziari che fiscali e non potrà più essere seguita la prassi contenuta nella nota prot. n.5258/9311 del 22.12.1984 che prevedeva la riscossione dell’IVA sulle materie prime vincolate al regime.
Il Comunicato è disponibile al seguente link