Con la risoluzione 45/E del 7 aprile 2017 l’Agenzia delle Entrate ricorda che la nuova formulazione del comma 6 dell’articolo 50-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 stabilisce che, nei casi ivi previsti, per l’estrazione dei beni dal deposito IVA, l’IVA è dovuta dal soggetto che procede all’estrazione ed è versata in nome e per conto di tale soggetto dal gestore del deposito, che è solidalmente responsabile dell’imposta stessa. Per consentire il versamento dell’imposta, tramite il modello F24 ELIDE, da parte del gestore del deposito IVA, in nome e per conto del soggetto estrattore dei beni, ai sensi dell’articolo 50-bis, comma 6, del decreto legge n. 331/1993, vengono istituiti degli specifici codici tributi i quali, in sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, vanno esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando: a) nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto estrattore dei beni dal deposito IVA; 
b)  nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale del gestore del deposito IVA, unitamente al codice identificativo “50”, da indicare nel campo “codice identificativo” del modello di pagamento.

Nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, va invece indicato:  a) nel campo “tipo”, la lettera “R”;
- nel campo “codice”, il codice tributo corrispondente al mese di estrazione dei beni dal deposito IVA;
b) nel campo “anno di riferimento”, l’anno di estrazione dei beni dal deposito IVA. I campi “codice ufficio”, “codice atto” ed “elementi identificativi”, non devono essere valorizzati. Per I codici tributo in questione si rimanda alla risoluzione in commento.

 La Risoluzione è disponibile al seguente  link