Con la Direttiva 2010/12/UE del Consiglio del 16 febbraio 2010 sono state modificate le direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati e della direttiva 2008/118/CE. La Direttiva in commento fa seguito ad un esame approfondito delle aliquote e della struttura delle accise gravanti sui suddetti prodotti, effettuato a norma dell’articolo 4 della Direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992 (relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette), nonché dell’articolo 4 della direttiva 92/80/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992 (relativa al ravvicinamento delle imposte sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette). L’esame ha riguardato anche le disposizioni della direttiva 95/59/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, relativa alle imposte diverse dall’imposta sul volume d’affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati. Le modifiche dei prezzi e dei livelli di accisa sono stati analizzati in particolare per le sigarette, che rappresentano di gran lunga la categoria più importante di prodotti del tabacco, nonché per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette. Dall’analisi è emerso che esistono ancora differenze di rilievo fra gli Stati membri che possono ostacolare il funzionamento del mercato interno. Una maggiore convergenza delle aliquote fiscali applicate negli Stati membri contribuirebbe a ridurre le frodi e il contrabbando nell’Unione.

Al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e, al contempo, un livello elevato di protezione della salute (come richiesto dall’articolo 168 del trattato), tenendo presente che i prodotti del tabacco possono nuocere gravemente alla salute e che l’Unione è parte della convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della sanità per il controllo del tabacco (FCTC), il Consiglio ha ritenuto necessario procedere ad alcune modifiche della normativa fiscale dell’Unione in materia di prodotti del tabacco che tengano conto della situazione esistente per ciascuno dei vari prodotti del tabacco.

Riguardo alle sigarette, sono state semplificate le disposizioni esistenti al fine di creare condizioni neutre di concorrenza per i produttori, ridurre la frammentazione dei mercati del tabacco e mettere in rilievo gli obiettivi di tipo sanitario. A tale scopo è stato sostituito il concetto di “classe di prezzo più richiesta”. Il requisito minimo ad valorem viene ora espresso inoltre, in termini di prezzo medio ponderato di vendita al minuto, mentre l’importo minimo deve applicarsi a tutte le sigarette. Per gli stessi motivi, il prezzo medio ponderato di vendita al minuto deve servire anche come riferimento per determinare l’incidenza dell’accisa specifica sull’onere fiscale totale

Allegati: Consiglio d’ Europa – 2010 – Direttive – 16022010