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Con la circolare 16/D del 17 giugno 2016, l’Agenzia delle Dogane fornisce alcuni chiarimenti a seguito della segnalazione, sia da parte di operatori economici sia da parte di talune Direzioni interregionali, di criticità nell’applicazione della circolare 4/D del 27 marzo 2015 presso taluni depositi costieri di importazione del gpl in quanto la ridotta presenza di strumenti automatici di misura comporta il costante intervento degli uffici doganali per effettuare manualmente l’accertamento quantitativo del prodotto introdotto nei serbatoi di stoccaggio. Circostanza che ovviamente implica, da un lato, ritardi nella messa a disposizione del gpl per il depositario autorizzato e, dall’altro, un pesante incremento del carico di lavoro per gli Uffici territorialmente competenti.

Al fine di risolvere tali criticità, si rende necessario il ricorso, per i fini di controllo interno di competenza presso gli spazi doganali, ad una automazione di campo che consenta di acquisire, in maniera automatica ed a posteriori, i dati per l’accertamento quali-quantitativo e di limitare, di conseguenza, la frequenza degli interventi contestuali e con accesso dell’Amministrazione finanziaria.

Pertanto, i sistemi di misurazione e le telemisure storicizzate già impiegate quale sistema di controllo nelle raffinerie operanti in INFOIL, possono trovare progressivo utilizzo, ovviamente previo il riscontro dell’effettiva funzionalità da parte degli uffici doganali territorialmente competenti, per effettuare l’accertamento dei prodotti finiti importati e le conseguenti attività inventariali, anche presso i depositi fiscali di mero stoccaggio, in applicazione dell’art.18, comma 1 nonché art. 23 comma 2 del TUA.

A tal fine, presso gli impianti di stoccaggio di gpl che effettuano operazioni di importazione di prodotto trasportato via nave, gli uffici doganali territorialmente competenti con l’assistenza e sotto il coordinamento tecnico, se del caso, degli ingegneri della competente Struttura di vertice di II livello, delineano piani di adeguamento della dotazione strumentale dei depositi prevedendo l’installazione, ove nulla osti dal punto di vista tecnico – amministrativo e prevedendo congrui tempi di realizzazione, di sistemi di misura sulle linee di ingresso del prodotto scaricato dalla nave, da impiegarsi per finalità di controllo fiscale ed, eventualmente, di telemisure storicizzate sui serbatoi di prodotti finiti da utilizzarsi, in subordine e nelle more dell’installazione dei predetti misuratori su condotta.

Al riguardo, l’Agenzia fornisce alcune indicazioni relativamente alle specifiche tecniche minime dei predetti strumenti di misura ed alla redazione dei disciplinari che regoleranno le operazioni di accertamento, condotte in autonomia e sotto la responsabilità del depositario autorizzato, con intervento, eventualmente contestuale o successivo, del personale dell’Amministrazione finanziaria. In oarticolare viene stabilito che i sistemi di misurazione su condotta di nuova installazione devono essere conformi alla MID, hanno classe di accuratezza almeno 0,5 (errore massimo tollerato 0,5%) e sono installati nel rispetto degli standard tecnici internazionali del settore petrolifero. Nel software metrologico del sistema di misura è ammesso l’utilizzo della versione 2007 delle predette tabelle ASTM2 in luogo di quelle del 1980 di cui alla circolare n.2, prot.291 del 26.1.1984, attesa l’ininfluenza delle modifiche apportate nella nuova versione ai fini degli accertamenti fiscali. Sempre per gli impianti di nuova installazione, la condotta, ove tecnicamente possibile, è predisposta per l’inserimento di master-meter da utilizzarsi per la verifica di funzionalità dei sistemi di misurazione utilizzati per i fini fiscali, nel rispetto dei principi tecnici internazionalmente riconosciuti ed, in particolare della raccomandazione OIML R-117-2 e dei predetti standard tecnici internazionali. Tali master-meter, conformemente all’art.8, comma 1, punto h della direttiva del ministro dello Sviluppo economico del 12 maggio 2014, hanno errore non maggiore di un terzo dell’errore massimo tollerato previsto nelle prove da eseguirsi nei controlli. Le letture del sistema di misura sono riportate e storicizzate in un sistema informatico ubicato in una sala controllo del deposito, dotato dei medesimi requisiti di non modificabilità del dato utilizzati per gli stabilimenti di produzione operanti in INFOIL. Per gli altri dettagli si rinvia al testo della circolare.
La Circolare è disponibile al seguente link